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D. 29/11/2002 n. 99
2.1.2. Approvazione altre modifiche di programmi costo originario - per l'acquisto di materiale rotabile e per l'ampliamento del deposito officina. È approvata la modifica della scelta tecnologica per il collegamento EUR Palasport - Tor dè Cenci di Roma, cui, con delibera 4 agosto 2000, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2000), è stato trasferito il contributo già assegnato alla diramazione Mezzocammino
- Spinaceto - Tor dè Cenci finanziata con delibera 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57/1996). La modifica, effettuata anche in relazione ad indicazioni ministeriali motivate dall'onerosità della soluzione originaria, comporta il passaggio da "metropolitana automatica" a "tramvia su gomma". È approvata la rimodulazione del programma di ammodernamento della linea A di Roma - 3° stralcio, finanziato con delibere 22 giugno 2000, n. 70, e 3 maggio 2001, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 182/2001) per un importo complessivo di 130.286.581,93 euro (252,27 miliardi di lire), rimodulazione conseguente alle prescrizioni dettate dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministero di settore per affrontare le relative problematiche di sicurezza: le risorse assegnate da questo Comitato vengono convogliate sugli interventi di ammodernamento ritenuti urgenti dal comune beneficiaio e sono quindi destinate al progetto ridenominato "ammodernamento metropolitana linea A: interventi urgenti".
2.1.3. Traslazione di oneri tra l'art.9 e l'art.10 della Legge n. 211/1992 In relazione alle modifiche intervenute nella tipologia delle opere e conseguentemente nella titolarità del soggetto da considerare beneficiario del relativo contributo, gli oneri concernenti il citato intervento "Sistema innovativo di collegamento tra la stazione EUR Palasport della metropolitana B e il quartiere Tor dè Cenci", cui è stato trasferito il contributo originariamente concesso per la diramazione della ferrovia Roma - Lido - tratta funzionale Mezzocammino - Tor dè Cenci, ora da considerare di competenza del comune di Roma, vengono traslati dall'art. 10 della Legge n. 211/1992 all'art. 9, mentre gli oneri concernenti l'intervento sulla linea Roma - Pantano, tratta Torrenova -Giglioli, ora ricompreso nella competenza della regione Lazio, vengono traslati dall'art. 9 all'art. 10 della medesima Legge.
2.2. Assegnazione definitiva di contributo Il contributo assegnato in linea programmatica al comune di Venezia per l'intervento "Linea tranviaria Favaro - Mestre - Venezia - S. Marta"
2.3. Nuovo quadro finanziario
2.3.1. Interventi da avviare ex art.9 della Legge n. 211/1992 In relazione alle modifiche e alle assegnazioni di cui ai punti 2.1. e
2.2., il quadro delle assegnazioni ex LL.211/1992, 611/1996, 30/1998 e 194/1998 per gli interventi non ancora avviati, concernenti sistemi di trasporto di massa in ambito urbano, viene rideterminato - sulla base del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di formulazione della proposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ottobre 2002) - come riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. I contributi che vengono imputati, in tutto o in parte, su limiti di stanziamento diversi della stessa Legge o su Legge diversa da quella richiamata nell'originaria delibera di finanziamento o nella delibera di rideterminazione dei contributi medesimi vengono traslati, di norma, in misura inalterata: gli adeguamenti sono disposti per elevare, ove necessario, la percentuale di copertura del costo sino alla soglia massima stabilita dalla Legge n. 30/1998.
2.3.2. Interventi da avviare ex art.10 della Legge n. 211/1992 Quadro analogo a quello di cui al punto precedente viene riportato, per gli interventi da avviare concernenti le ferrovie concesse e le ferrovie ex gestione commissariale, nell'allegato 4, che, del pari, forma parte integrante della presente delibera.
2.4. Modifica norme procedurali
2.4.1. Stipula di accordi procedimentali Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulerà accordi procedimentali con i soggetti beneficiari per gli interventi per i quali il termine di avvio dei lavori è stato a suo tempo fissato da questo Comitato indifferenziatamente in diciotto mesi dalla pubblicazione della relativa delibera di ammissione al finanziamento e definirà, in tale sede, il cronoprogramma delle attività in relazione alla specificità dell'intervento considerato, prevedendo la revoca del finanziamento nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore. Il citato Ministero provvederà a dare tempestiva comunicazione a questo Comitato delle eventuali inadempienze, in modo che questo Comitato stesso possa procedere ad adottare formale delibera di revoca.
2.4.2. Revisione delle quote di contributi Le quote di contributo assegnate ai vari interventi nei citati allegati 3 e 4 rappresentano il tetto massimo del contributo posto a carico dello Stato per assicurare il cofinanziamento degli interventi stessi, nella misura indicata per ciascun intervento, sulla base del minor costo tra quello riportato in delibera e quello considerato congruo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di approvazione del progetto esecutivo. Eventuali economie maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite allo Stato per essere assegnate, a cura di questo Comitato ed ove possibile, ad altri interventi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà, peraltro, procedere alla rideterminazione della quota di contributo indicata nei citati allegati 3 e 4 in caso di variazione in aumento dei tassi di interesse praticati dalla Cassa depositi e prestiti, purchè la rideterminazione avvenga nell'ambito delle disponibilità esistenti e comporti, per le tipologie dei sistemi di trasporto in ambito urbano e delle ferrovie concesse, contributi non superiori al 60% del costo come sopra calcolato, cioè del minore tra il costo a suo tempo considerato da questo Comitato e quello successivamente approvato in sede tecnica dal suddetto Ministero. Il Ministero stesso darà comunicazione a questo Comitato della variazione, non appena intervenuta la stipula del relativo contratto di mutuo.
3. Disposizioni finali Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate dalla presente delibera. Resta, in particolare, fermo l'onere posto a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo con delibera 15 novembre 2001, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2002), di relazionare, al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario e sino alla completa realizzazione del programma, sullo stato di attuazione del programma medesimo e degli analoghi interventi finanziati a carico di altre fonti di copertura, nonchè sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie già in gestione commissariale finanziato a carico della Legge n. 910/1986 in modo da offrire a questo Comitato una panoramica esaustiva delle iniziative relative al settore, dei risultati conseguiti in termini di soddisfacimento del bisogno di mobilità e delle necessità R
oma, 29 novembre 2002 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 82 Allegati: omissis
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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